IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 102 del 17
gennaio 1994;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per poter beneficiare dei  contributi  di  cui  all'articolo  7
della  legge  provinciale  16  ottobre  1992,  n.  37,  gli enti e le
associazioni  devono   presentare   una   domanda   alla   competente
ripartizione provinciale Scuola e Cultura.
   2.  La  domanda  debitamente  motivata  e  sottoscritta dal legale
rappresentante  degli  enti  deve  essere  corredata  dalla  seguente
documentazione:
     a)  copia  del  progetto approvato dagli organi competenti con i
disegni in scala 1:100, con l'indicazione  grafica  degli  interventi
costruttivi  e completi di relazione tecnica dei relativi elementi di
costo;
     b) il piano di finanziamento;
     c)  una  copia  autentica   della   concessione   edilizia,   se
prescritta;
     d)  una  copia  del  parere  della ripartizione provinciale Beni
culturali, se prescritto;
     e)  la  documentazione  circa  il  vincolo  di  destinazione dei
relativi immobili;
     f) una dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,
dalla quale risulti che non sono stati richiesti altri contributi per
lo stesso fine.
   3.   L'amministrazione   provinciale   puo'  richiedere  ulteriore
documentazione, qualora  fosse  necessaria  per  l'istruttoria  della
domanda.