IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 102 del 17 gennaio 1994; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, gli enti e le associazioni devono presentare una domanda alla competente ripartizione provinciale Scuola e Cultura. 2. La domanda debitamente motivata e sottoscritta dal legale rappresentante degli enti deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia del progetto approvato dagli organi competenti con i disegni in scala 1:100, con l'indicazione grafica degli interventi costruttivi e completi di relazione tecnica dei relativi elementi di costo; b) il piano di finanziamento; c) una copia autentica della concessione edilizia, se prescritta; d) una copia del parere della ripartizione provinciale Beni culturali, se prescritto; e) la documentazione circa il vincolo di destinazione dei relativi immobili; f) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti che non sono stati richiesti altri contributi per lo stesso fine. 3. L'amministrazione provinciale puo' richiedere ulteriore documentazione, qualora fosse necessaria per l'istruttoria della domanda.